STATUTI E REGOLAMENTI
STATUTO CENTRO STUDI
- Centro Studi Giuridici e di Giustizia Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta Premio Nobel per la Pace
S T A T U T O
Art. 1 – Denominazione e sede:
E’ costituita un’associazione con la denominazione “Centro Studi Giuridici e di Giustizia Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta, Premio Nobel per la Pace”, dedicata alla memoria del Premio Nobel per la Pace Ernesto Teodoro Moneta, di seguito denominata Centro Studi.
Il Centro Studi ha la propria sede legale in Milano, Via Ponte Nuovo,2.
Art. 2 Natura
II Centro Studi è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.
Art. 3 Finalità
II Centro Studi ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e di giustizia arbitrale.
In tale ambito, il Centro Studi opera come organismo culturale e di indagine in grado di offrire strumenti di riflessione, di approfondimento ed operatività caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.
Art. 4 Attività
Il Centro Studi persegue le proprie finalità mediante:
a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;
b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
c) la realizzazione di ricerche;
d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali e internazionali;
e) l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 3.
Art. 5 Soci
Oltre i soci fondatori, possono cooptarsi a libera ed insindacabile ammissione quelle persone che si sono rese particolarmente benemerite per il Centro Studi, con la qualifica di socio ordinario.
Art. 6 Recesso e decadenza
Il socio può sempre recedere con le modalità e i termini previsti dalla legge.
La decadenza dalla qualità di socio è deliberata dalla maggioranza dei soci fondatori e ordinari, in caso di gravi violazioni su relazione motivata della presidenza.
Art. 7 Soci onorari
La presidenza può conferire la qualifica di socio onorario, a coloro che abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del Centro Studi, su segnalazione dei soci ordinari previo parere favorevole dei soci fondatori.
Art. 8 Organi sociali
Sono organi del Centro Studi:
- il Presidente pro tempore per l’annata in corso;
- il Segretario;
- il Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 Presidente
II Presidente non è eletto, riveste il proprio turno annuale a rotazione tra i soci fondatori.
Il Presidente annuale in carica ha la legale rappresentanza del Centro Studi, sovrintende e coordina l'attività del Centro Studi assicurando la realizzazione degli indirizzi e dei programmi.
Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili concernenti le attività del Centro Studi.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti ad altro socio fondatore o ordinario.
Art. 10 Segretario
Il segretario è nominato con parere favorevole dai soci fondatori, la nomina non è limitata nel tempo.
Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione
Si compone dei soci fondatori e nel caso necessiti di soci ordinari, potendo cooptare per esigenze straordinarie il Presidente della Camera Arbitrale.
Il Segretario è preposto all’organizzazione esecutiva dell’attività della Camera Arbitrale ed è incaricato della esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e più in generale del buon andamento di ogni iniziativa programmata.
Il Consiglio di Amministrazione:
1) delibera ogni iniziativa ritenuta opportuna per lo sviluppo delle attività della Camera Arbitrale;
2) delibera, anche su proposta del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale, modifiche allo Statuto, ai Regolamenti e alle procedure che disciplinano le attività di arbitrato, e arbitraggio;
3) delibera la nomina degli arbitri, dei procuratori ed avvocati e dei periti in ossequio al disposto del Regolamento a mezzo del Presidente della Camera Arbitrale;
4) delibera in ordine ai mezzi economici occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività;
5) fissa le regole deontologiche per arbitri, avvocati, periti ed arbitratori, previo parere del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale;
6) delibera in ordine alle tariffe da applicare per le attività arbitrali e degli arbitri;
7) delibera su indicazione del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale, l’approvazione di modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali.
Art. 12 Patrimonio
II patrimonio del Centro Studi è costituito dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere dell'ingegno comunque appartenenti al Centro Studi, anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità e donazioni.
Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni e obbligazioni del Centro Studi, è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci fondatori e ordinari.
Art. 13 Entrate
Costituiscono entrate del Centro Studi:
a) i ricavati derivanti da iniziative editoriali, da ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni;
b) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;
d) le rendite patrimoniali;
e) il ricavato, tolto le spese di rito, dalle operazioni compiute dalla camera arbitrale, ripartite in uguale misura tra i soci fondatori.
Art. 14 Parte fiscale e tributaria
Il Centro Studi sarà coadiuvato in tutte le sue operazioni fiscali e tributarie da un commercialista, nominato con il consenso di tuti i soci fondatori, al fine di sopperire a tutte le esigenze contabili amministrative e per la regolare gestione delle entrate e delle spese disposte dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio economico annuale.
Art. 15 Camera Arbitrale
E’ istituita in seno al Centro Studi la Camera Arbitrale Stabile denominata: “Camera Arbitrale, Cour International d’Arbitrage, Ernesto Teodoro Moneta, premio nobel per la pace”.
La Camera Arbitrale avrà sede ed operatività nella stessa sede del Centro Studi.
Con parere favorevole dei soci fondatori, possono stabilirsi delle filiali in Italia e all’estero.
Art. 16 Norme relative al funzionamento della Camera Arbitrale
Per la retta applicazione della normativa nazionale ed internazionale e per il funzionamento della “Camera Arbitrale, Cour International d’Arbitrage, Ernesto Teodoro Moneta, premio Nobel per la Pace”, si osserva senza eccezione alcuna, lo Statuto e Regolamento dai soci fondatori approvato [allegati e parte integrante della presente scrittura denominato scrittura B: Statuto, scrittura C: Regolamento].
Art. 17 Scioglimento
Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, conseguente allo scioglimento del Centro Studi, il patrimonio del medesimo viene ripartito tra i soci fondatori o da questi destinato per altre finalità.
Risoluzione di controversie ex art. 12 dell’Atto Costitutivo: Per eventuali controversie la risoluzione è rimandata al codice civile Italiano o in alternativa a strumenti di mediazione ed arbitrato.
STATUTO CAMERA ARBITRALE
- Camera Arbitrale "COUR INTERNATIONALE d'ARBITRAGE E. T. MONETA" Premio Nobel per la Pace
S T A T U T O
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede:
In seno al Centro Studi Giuridici di Giustizia Arbitrale E. T. Moneta, Premio Nobel Per la Pace e presso la sua sede, all’art. 15 dello statuto, è stata istituita la camera arbitrale stabile denominata: Camera Arbitrale, Cour International d’Arbitrage “Ernesto Teodoro Moneta”, Premio Nobel per la Pace, retta dal presente statuto e funzionante secondo l’articolato del regolamento annesso, come da art. 16 dello statuto.
Art. 2 – Oggetto- Scopo - Albo:
La Camera Arbitrale ha per oggetto la prestazione delle attività volte alla definizione di controversie a mezzo arbitrato.
Le attività della Camera Arbitrale volte alla risoluzione alternativa delle controversie sono:
a) arbitrato (rituale e irrituale);
b) arbitraggio;
c) perizia contrattuale o tecnica.
La Camera Arbitrale curerà la formazione e la tenuta degli Albi ai quali possono accedere tutti i professionisti che ne facciano richiesta, previa presentazione di “curriculum” professionale.
Gli albi sono:
a) Albo Arbitri;
b) Albo Avvocati;
c) Albo C.T.U. / Periti.
Il Presidente della Camera Arbitrale si esprime in merito alla istanza di ammissione con apposita deliberazione previo parere favorevole del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale.
Art. 3 – Organi
E’ Organo della Camera Arbitrale:
a) Il Presidente;
b) Il segretario;
c) il Comitato Scientifico;
a) Il Presidente
Il Presidente della Camera Arbitrale è nominato dai soci fondatori del Centro Studi; sarà scelto tra avvocati o magistrati di chiara fama; la sua funzione sarà remunerata con gettone di presenza; la durata della nomina è di tre anni rinnovabile, potendo in ogni momento previo preavviso, rassegnare le dimissioni.
b) Il Segretario
Il Segretario scelto tra i soci fondatori è lo stesso del Centro Studi, cura il funzionamento della Camera Arbitrale, la cancelleria e la tenuta degli Albi.
c) – Il Comitato Scientifico.
La Camera Arbitrale si coadiuva di un Comitato Scientifico;
I componenti del Comitato Scientifico sono nominati su delibera del Consiglio di amministrazione e per essi dal Presidente della Camera Arbitrale;
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili;
Il Presidente della Camera Arbitrale, convoca e presiede il Comitato Scientifico;
Il Comitato Scientifico esprime ogni parere opportuno e necessario, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, sul funzionamento della Camera Arbitrale, sulle modalità di nomina e sulle qualifiche necessarie per i componenti dei collegi arbitrali; in particolare:
1. esprime proposte e pareri sul funzionamento e sulle iniziative per lo sviluppo della Camera Arbitrale;
2. propone modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
3. propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti e le procedure, eventuali modifiche, nonché le regole deontologiche per arbitri, difese, periti ed arbitratori;
4. esprime proposte e pareri su ipotesi di convenzione in materia arbitrale;
5. esprime proposte e pareri per la composizione degli albi di arbitri, difese, periti ed arbitratori nonché per le relative ammissioni o esclusioni;
6. esprime proposte e pareri sulla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.
Art. 4 – Eventuali Compensi
All’inizio di ogni esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione determina gli eventuali compensi o rimborso spese, spettanti ai componenti del Comitato Scientifico.
Art. 5 – Svolgimento delle Procedure Arbitrali
Il regolamento di esecuzione del presente statuto disciplina lo svolgimento di tutte le procedure di arbitrato (rituale o irrituale), di arbitraggio e di perizia (contrattuale o tecnica).
Art. 6 – Convenzioni con altri istituzioni
La Camera Arbitrale potrà stipulare convenzioni ed accordi con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, che prevedano anche eventuali scambi di servizi e di conoscenze, comunque mirate ad offrire i servizi previsti dal presente Statuto.
La Camera Arbitrale può, infine, stipulare convenzioni con associazioni di categorie economiche e professionali, italiane ed estere, per la reciproca collaborazione e per la prestazione di servizi di cui al presente statuto.
Art. 7 – Riservatezza
Tutti coloro che assumeranno cariche nei diversi organi della Camera Arbitrale, tutti gli iscritti nelle varie sezioni dell’Albo tenuto dalla stessa Camera, nonché eventualmente, tutto il personale ivi addetto, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente l’attività svolta all’interno della Camera Arbitrale e comunque riferibile alle controversie portate alla attenzione della stessa Camera Arbitrale nella osservanza del codice deontologico dell’Avvocatura.
Art. 8 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta o previo parere del Comitato Scientifico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Giuridici di Giustizia Arbitrale E. T. Moneta, Premio Nobel per la Pace.
- Regolamento Camera Arbitrale
TITOLO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Ambito di operatività
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti arbitrali ed in ogni caso tutti i procedimenti previsti dallo Statuto della presente Camera Arbitrale.
Art. 2 – Sezioni dell’Albo
La Camera Arbitrale cura la tenuta di un Albo unico, suddiviso in tre sezioni:
1. Albo dei Giudici Arbitrali;
2. Albo Avvocati per la difesa arbitrale;
3. Albo dei Periti e Consulenti Tecnici.
Possono essere designati Arbitri, Avvocati e Periti soltanto i soggetti iscritti nelle varie sezioni del suddetto Albo unico tenuto dalla Camera Arbitrale, salvo eccezionali casi con nomina ad actum.
L’iscrizione avverrà previa favorevole valutazione da parte del Comitato Scientifico del “curriculum” professionale del richiedente, previa positiva valutazione della sussistenza dei requisiti di legge posseduti dall’istante.
Possono essere iscritti all’Albo nella sezione Periti, tutti gli iscritti in un Albo professionale che ne facciano richiesta, previa favorevole valutazione da parte del Comitato Scientifico del loro curriculum professionale e dei requisiti di legge da loro posseduti.
Art. 3 – Requisiti di specchiata condotta
Ai fini della iscrizione e della relativa permanenza nell’Albo tenuto dalla Camera Arbitrale, Cour International d’Arbitrage “Ernesto Teodoro Moneta”, Premio Nobel per la Pace, è necessario che il richiedente:
a) non abbia riportato pena detentiva per delitti non colposi, applicata anche su richiesta delle parti, in ossequio al disposto del D.M. n° 222/2004;
b) non abbia subito sanzione, per qualsiasi motivo, di interdizione, anche solo temporanea dai pubblici uffici;
c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive e inappellabili, irrogate dai rispettivi Ordini professionali ovvero dalla Camera Arbitrale.
Art. 4 – Albo unico della Camera Arbitrale
Al fine di poter essere nominati Arbitri, Avvocati difensori, Periti e Consulenti Tecnici, occorre essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell’Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.
Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l’indicazione relativa alla Sezione dell’Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio “curriculum” professionale e adeguata documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati devono rivolgere domanda di iscrizione in una o più sezioni dell’Albo suddetto, indirizzata alla Camera Arbitrale con sede in Milano.
La Presidenza della Camera Arbitrale verifica il possesso dei necessari requisiti e il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico, procede alla deliberazione della relativa iscrizione.
L’iscrizione in ciascuna sezione dell’Albo ha durata triennale ed è rinnovabile in costanza dei requisiti.
L’iscrizione e la relativa permanenza è subordinata al versamento una tantum di una tassa di iscrizione, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
La Presidenza della Camera Arbitrale, può dispensare dal versamento della tassa di iscrizione, quei professionisti non in possesso di un adeguato reddito.
Ciascuna delle Sezioni dell’Albo è annualmente aggiornata, a cura del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Scientifico, mediante l’inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso titoli e/o requisiti per l’iscrizione.
La designazione di Arbitri, Avvocati difensori, Periti, cui assegnare le varie controversie devolute alla Camera Arbitrale, sarà effettuata in modo automatico e nel rispetto di imparziali regole di turnazione e di ripartizione omogenea degli incarichi, attingendo in ordine cronologico di iscrizione agli elenchi degli iscritti.
Soltanto in casi eccezionali e previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà derogarsi alla ordinaria turnazione.
Art. 5 – Obblighi di terzietà, trasparenza e correttezza
Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella Camera Arbitrale, è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto espresso e/o appreso per ragioni dell’opera o del servizio prestato.
Agli Arbitri, e loro ausiliari è fatto divieto di assumere diritti e obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio;
è fatto altresì loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
A chiunque presti la propria opera o servizio nella Camera Arbitrale è fatto, altresì, obbligo di:
1. svolgere l’incarico nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, garantendo indipendenza di esercizio delle proprie funzioni;
2. sottoscrivere per ciascun affare per il quale sia stato designato una dichiarazione di imparzialità, secondo quanto dispone l’art. 15, comma 3, lett. a), del Decreto del Ministero della Giustizia 23/07/2004 n. 222;
3. informare immediatamente la Camera Arbitrale delle vicende soggettive che possano avere rilevanza agli effetti delle prestazioni per le quali sono stati nominati e del perdurare dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’opera;
4. esaminare i fatti della controversia senza pregiudizi e di interpretare le norme da applicare con serena obiettività;
5. astenersi dalla funzioni quando intercorrano rapporti professionali o legami di parentela con una delle parti in causa;
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venir meno dei requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione in una delle sezioni di cui è composto l’Albo della Camera Arbitrale.
Art. 6 – Arbitratori e Consulenti tecnici
Gli Arbitratori, gli Avvocati difensori, i Periti e i Consulenti tecnici si atterranno, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle stesse regole previste per gli Arbitri.
Art. 7 – Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato è quella della Camera Arbitrale o quanto disposto dal codice di procedura civile.
In via eccezionale e per ipotesi ritenute meritevoli di deroga, il Presidente della Camera Arbitrale potrà, con apposita deliberazione, autorizzare lo svolgimento della procedura arbitrale in altra sede.
TITOLO II
ARBITRO UNICO
Art. 8 – Nomina dell’arbitro
Le controversie, su diritti e materie disponibili e non espressamente escluse dalla legge, la cui risoluzione è pattiziamente devoluta alla Camera Arbitrale, possono essere decise da un Arbitro unico.
In caso di accordo fra le parti in tal senso, l’Arbitro unico verrà designato nei dieci giorni successivi al ricevimento da parte della Camera Arbitrale di lettera raccomandata A.R. sottoscritta da tutte le parti interessate.
Dell’avvenuta designazione dell’Arbitro unico verrà redatto apposito verbale che, a cura della Camera Arbitrale sarà comunicato all’Arbitro unico designato, il quale entro dieci giorni dal suo ricevimento dovrà far pervenire alla Camera la propria accettazione.
In caso di mancata comunicazione l’incarico si intenderà rinunciato.
L’Arbitro unico è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale, secondo i criteri stabiliti con il parere del Comitato Scientifico.
Le funzioni e le attività dell’Arbitro unico sono regolate dalle medesime norme applicabili al Collegio Arbitrale, di cui ai seguenti Titoli IV e V del presente Regolamento.
TITOLO III
COLLEGIO ARBITRALE
Art. 9 – Presupposti procedurali
Il procedimento arbitrale ha inizio con l’istanza di chi (la singola parte o le parti concordi tra loro), in virtù di clausola di accordo compromissorio, intenda promuovere il procedimento arbitrale.
Il Presidente della Camera Arbitrale, secondo i criteri prefissati con il parere del Comitato Scientifico, in riscontro alla predetta istanza designa il Collegio Arbitrale indicandone il Presidente, ovvero designa il solo terzo Arbitro con funzioni di Presidente se ciascuna delle parti ha già designato il proprio Arbitro.
Della avvenuta designazione del Collegio Arbitrale o del solo terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio, sarà redatto processo verbale che sarà trasmesso a cura della Camera Arbitrale agli Arbitri o al Presidente designato, affinché questi ultimi adempiano l’obbligo di comunicare alla Camera Arbitrale, con dichiarazione contenente gli elementi di cui al successivo art. 11, la propria accettazione entro i dieci giorni successivi al ricevimento del verbale di nomina.
In caso di mancata comunicazione nel termine predetto, l’incarico si intenderà rinunciato e così come in caso di rifiuto espresso, la nomina del nuovo Collegio o del nuovo Presidente avrà luogo nei dieci giorni successivi, con le stesse modalità procedurali.
Il Collegio all’atto della sua costituzione nomina un Segretario, al quale compete la formazione e la tenuta del fascicolo d’ufficio, la stesura dei verbali, l’effettuazione delle comunicazioni disposte dal Collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell’Arbitrato.
Di questi ultimi il Segretario consente la visione e rilascia copia nei casi consentiti addebitandone la spesa alla parte richiedente.
Il compenso dovuto al segretario sarà liquidato insieme alle spese di funzionamento dal Collegio tenuto conto del valore della controversia e della tariffa allegata.
Dalla costituzione del Collegio decorrono i termini per l’emanazione del lodo, secondo le norme di cui all’art. 820 c.p.c.
Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Presidente della Camera Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale.
Art. 10 – Incompatibilità
Il terzo arbitro designato non dovrà trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c..
Art. 11 – Accettazione dell’Arbitro e dichiarazione di indipendenza
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’incarico, gli Arbitri dovranno inviare alla Camera Arbitrale una dichiarazione con la quale, accettando l’incarico, dichiareranno altresì che non vi è incompatibilità con l’espletamento di esso, indicando in particolare:
1. ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;
2. qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui è causa;
3. qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sulla imparzialità di giudizio in merito all’oggetto della controversia.
Durante l’intero procedimento e sino all’emissione del lodo ogni Arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione di incompatibilità nella gestione dell’incarico affidatogli.
In caso di mancata comunicazione nel termine previsto e/o di rifiuto dell’incarico, la nomina del nuovo Arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi, con le stesse modalità procedurali.
Art. 12 – Ricusazione dell’Arbitro e sua sostituzione
In tutti i casi indicati al precedente art. 10 e in quelli previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare l’arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall’avvenuta accettazione dell’incarico.
La ricusazione è proposta mediante istanza alla Camera Arbitrale.
Il Presidente della Camera Arbitrale decide sulla richiesta di ricusazione, sentito l’Arbitro ricusato, in via definitiva negli otto giorni successivi al deposito della richiesta.
La nomina del nuovo Arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.
TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Art. 13 – Clausola compromissoria
Le parti, con apposita clausola compromissoria o con atto di compromesso successivo, possono stabilire che la controversia che dovesse tra loro insorgere o sia già insorta, sia decisa con arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale a norma del presente Regolamento.
Con detta clausola o compromesso le parti accettano il presente Regolamento, impegnandosi reciprocamente al rispetto delle norme in esso contenute, nonché di ogni altra norma che disciplini il funzionamento della Camera Arbitrale e le modalità di svolgimento dei procedimenti di composizione delle liti innanzi ad essa.
L’instaurazione del procedimento avanti la Camera Arbitrale avviene mediante notifica alle parti interessate ed alla Camera Arbitrale di un atto sottoscritto dalla parte in cui siano indicati:
1. le generalità delle parti e la loro residenza, domicilio o sede legale, con codice fiscale;
2. il procuratore e difensore, se nominato con relativa procura ed il domicilio eletto;
3. i fatti ed i quesiti da sottoporre a giudizio arbitrale;
4. il nome dell’Arbitro;
5. i mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e la documentazione offerta in giudizio che le parti ritengono utile al fine della decisione;
6. la convenzione arbitrale.
La domanda di arbitrato, con la documentazione relativa, viene inviata in copia alla Camera Arbitrale e a ciascuna parte convenuta, nonché all’eventuale Arbitro nominato dalla parte istante, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.
Le incombenze fiscali sono documentate sull’originale che sarà depositato, unitamente alla produzione di parte, presso la Camera Arbitrale nei dieci giorni successivi alla notifica della domanda.
La Camera Arbitrale verifica l’esistenza e validità della clausola compromissoria o del compromesso, nonché la rispondenza dell’una o dell’altro alle prescrizioni del presente articolo e più in generale alle prescrizioni di legge in ordine alle materie non passibili di devoluzione a procedimento arbitrale.
Possono inserirsi nel compromesso le seguenti clausole:
a) Clausola per Arbitro Unico: tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta di Milano.
Il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a detto Regolamento, indipendentemente dal numero delle parti, e deciderà secondo diritto*[equità].
L'arbitrato sarà rituale**[irrituale].
b) Clausola per Collegio Arbitrale: tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta di Milano.
Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri (Collegio arbitrale), nominati in conformità a detto Regolamento, indipendentemente dal numero delle parti, e deciderà secondo diritto*[equità].
L'arbitrato sarà rituale**[irrituale].
c) Clausola Generale: tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta di Milano, da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento.
d) L'arbitrato sarà rituale* [irrituale] di diritto** [equità].
e) Clausola Arbitrato Internazionale (Arbitro Unico/ Collegio Arbitrale): tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Ernesto Teodoro Moneta.
L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri (Collegio arbitrale), nominato/i in conformità a detto Regolamento, indipendentemente dal numero delle parti e deciderà secondo [diritto italiano/straniero/Convenzioni/lex mercatoria/Principi UNIDROIT] o [equità].
L'arbitrato sarà rituale.
La lingua dell'arbitrato sarà in lingua Italiana o bilingue: Italiano o una delle lingue internazionali: Francese, Inglese, Spagnolo, oppure in Italiano e lingua delle parti che ne faranno esplicita richiesta nel compromesso o nella convenzione come clausola a se stante.
Art. 14 – Costituzione delle parti
Le parti possono stare in giudizio di persona, ovvero essere rappresentate da Avvocati in virtù di procura ad hoc.
La parte convenuta dovrà far pervenire alla Camera Arbitrale, entro venti giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di costituzione dovrà contenere:
1. generalità, residenza e codice fiscale della parte convenuta ed eventuale sua elezione di domicilio;
2. formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, nonché eventuale domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
3. eventuale nomina dell’arbitro di propria indicazione;
4. osservazioni sulla natura dell’arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);
5. eventuale nomina di difensore e relativa procura;
6. ogni altro documento che la parte ritenga utile ai fini del giudizio.
La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire a ciascuna delle controparti con la copia della documentazione prodotta.
In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta, la parte ricorrente ha facoltà di replica entro quindici giorni successivi al ricevimento della domanda stessa; la memoria di replica deve essere depositata e notificata con le stesse modalità prescritte per la memoria di difesa.
Su richiesta anche di una sola delle parti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 c.p.c., il Collegio può concedere un termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, dei quesiti, delle eccezioni, dei contro quesiti e delle conclusioni già proposte, nonché ulteriore termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché infine un successivo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l’indicazione di prova contraria.
Art. 15 – Sede del giudizio arbitrale
La sede dell’arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale, salvo diversa decisione del Presidente della Camera Arbitrale su proposta delle parti o degli arbitri o quanto previsto ope legis.
Art. 16 – Qualificazione dell’arbitrato
L’arbitrato irrituale o libero sarà svolto senza vincolo di applicazione di norme procedurali codicistiche, ma con il solo obbligo di garantire il pieno rispetto del principio fondamentale del libero e paritario contraddittorio tra le parti e dovrà concludersi nel termine massimo, essenziale e perentorio, di giorni centottanta (sei mesi) dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale ovvero di accettazione dell’Arbitro unico.
Tanto, a pena di decadenza degli Arbitri e di nullità del lodo, con conseguente sopravvenuta estinzione del relativo procedimento.
Art. 17 – Norme procedurali dell’arbitrato rituale
La procedura arbitrale rituale (secondo diritto) è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti norme.
Il Collegio Arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successivo momento della fase istruttoria.
In difetto di conciliazione, nella prima udienza il Collegio Arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza istruttoria:
1. i termini per il deposito di memorie e documenti, nonché quelli per le successive repliche;
2. le modalità di trasmissione degli atti per l’intero svolgimento dell’arbitrato, in conformità alle previsioni del presente regolamento.
Art. 18 – Assunzione dei mezzi di prova e documenti
L’assunzione dei mezzi di prova, comunque disposta, deve avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta.
È obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro esecuzione.
Il Collegio Arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio scelti nell’apposito Albo dei Periti e Consulenti Tecnici istituito presso la Camera Arbitrale, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte.
I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell’arbitro.
Le parti hanno diritto di assistere all’esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell’ordinanza istruttoria.
A conclusione della fase istruttoria il Collegio Arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie defensionali conclusive e, ove richiesta, l’udienza per la discussione orale.
Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
Le parti sono tenute a depositare presso la sede del Collegio tante copie degli atti prodotti quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, quanti sono i componenti del Collegio Arbitrale oltre una per la formazione del fascicolo di Ufficio.
Art. 19 – Svolgimento delle Udienze
Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal Collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio o attraverso comunicazione, da parte del Segretario, della ordinanza o verbale di udienza alle parti mediante qualsiasi mezzo idoneo, anche telematico.
Le parti possono comparire di persona, o essere assistiti da difensori muniti di procura.
L’assenza senza giustificato motivo non impedisce che l’udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.
Ogni udienza e ciascun atto istruttorio prevedono la redazione, a cura del Segretario di un verbale che viene trasmesso, ove richiesto, a ciascuna delle parti.
Esaurita la fase istruttoria il Collegio comunica alle parti la fissazione dell’udienza di discussione.
Esaurita la discussione e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il Collegio si riserva la deliberazione del lodo.
Art. 20 – Transazione
La transazione dopo la costituzione dell’organo arbitrale prevede la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti, con il quale il Collegio Arbitrale è esonerato dall’obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste ancora controverse.
In caso di transazione di cui al presente articolo la tariffa applicata è percentualmente relazionata all’attività svolta ed è comunque non superiore all’80% della tariffa integrale. Essa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Comitato Scientifico.
Art. 21 – Decisione e termine per il deposito del lodo
Il lodo, pronunciato anche a maggioranza dei voti in forma scritta ed in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno per la Camera Arbitrale, deve essere sottoscritto dai componenti del Collegio Arbitrale, nel termine essenziale e perentorio di centottanta giorni (sei mesi) dalla costituzione del Collegio, salvo proroga di esso, per una sola volta e per un termine non superiore a novanta giorni (tre mesi).
Tanto, a pena di decadenza degli Arbitri e di nullità del lodo, con conseguente sopravvenuta estinzione del relativo procedimento.
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Dopo la sottoscrizione del lodo esso viene depositato a cura del Segretario presso la Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti, oltre l’esemplare per la Camera stessa.
Quest’ultima, prima di procedere ad ogni consequenziale adempimento, verificherà che le parti abbiano adempiuto l’obbligo di pagamento del compenso al Collegio e delle spese del procedimento, liquidati secondo il disposto del successivo art. 24, provvedendo, se del caso, a sollecitarne l’adempimento.
Entro dieci giorni dal completamento della procedura di pagamento, la Camera Arbitrale trasmetterà a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti, nel domicilio eletto per la controversia arbitrale.
Art. 22 – Contenuto del lodo
Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia.
Ai sensi dell’art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:
1. indicazione delle parti;
2. indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
3. sede dell’arbitrato;
4. esposizione dei motivi;
5. dispositivo;
6. sottoscrizione degli arbitri;
7. menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.
È data facoltà di decidere separatamente su taluna fra le domanda proposte, fermo restando il temine per il deposito del lodo definitivo.
Il lodo è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 827 c.p.c.
Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l’impugnazione di quest’ultimo.
Art. 23 – Correzione del Lodo
Il lodo è soggetto a correzione ai sensi dell’art. 826 c.p.c.
L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale che la trasmette all’Arbitro.
L’Arbitro unico o il Collegio decidono con ordinanza, sentite le parti, entro 30 giorni dal deposito della istanza.
Art. 24 – Determinazione del valore della controversia
Il Collegio Arbitrale determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale. Non si sommano a tal fine le domande proposte in via subordinata o alternativa.
Il Collegio Arbitrale liquida in acconto e a saldo gli oneri del procedimento in ragione della tariffa allegata al presente regolamento, trasmettendo la relativa ordinanza alla Camera Arbitrale per i consequenziali adempimenti.
Il pagamento dei compensi agli Arbitri, agli Arbitratori e ai Consulenti tecnici avviene mediante versamento dei relativi importi alla Camera Arbitrale, la quale provvederà in virtù delle indicazioni fornite dai membri del Collegio tramite il Segretario, alla ripartizione degli emolumenti agli aventi diritto, dedotta la quota del 10% che sarà devoluta alla Camera Arbitrale a titolo di rimborso spese.
All’atto del ricevimento dei suddetti importi di loro spettanza, gli aventi diritto rilasceranno alla Camera Arbitrale idoneo documento fiscale di quietanza del relativo pagamento.
Art. 25 – Versamenti anticipati e finali
In occasione della sua costituzione, il Collegio Arbitrale dispone che sia versato il fondo iniziale in misura non superiore al 50% di quanto determinato per l’arbitrato dalle tariffe vigenti.
Prima del deposito del lodo, il Collegio Arbitrale può richiedere il saldo degli onorari e delle spese di procedimento, fissando il termine per i relativi versamenti.
Gli importi previsti dai commi 1 e 2 sono richiesti a tutte le parti solidalmente e per l’intero, salvo il successivo riparto interno di essi fra le medesime.
Art. 26 – Mancato pagamento
In caso di mancata effettuazione entro il termine fissato ed in favore della Camera Arbitrale dei versamenti anticipati e/o finali dovuti ex art 25 del presente Regolamento, il Collegio Arbitrale può richiedere ed ottenere che il Presidente della Camera Arbitrale sospenda il procedimento.
In caso di sospensione del procedimento, il Collegio Arbitrale comunica la circostanza alle parti.
La sospensione è revocata dal Presidente della Camera Arbitrale, previo adempimento dei versamenti dovuti e di tale circostanza il Collegio Arbitrale dà comunicazione alle parti.
Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini di deposito del lodo di cui al precedente art. 21.
Decorsi sei mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 1 senza che il richiesto versamento sia eseguito, il Collegio Arbitrale dichiara l’estinzione del procedimento.
Art. 27 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quale notifica per pubblici proclami a terzi e interessati.
Il Consiglio di Amministrazione (fondatori) può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento.
Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del precedente comma sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 28 – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c., alle norme contenute nei Decreti del Ministero della Giustizia n. 222/2004 e n. 223/2004, nonché alle consuetudini e prassi in materia di arbitrato.
- Tabella Tariffe Arbitrali
TABELLA TARIFFE ARBITRALI e DIRITTI AMMINISTRATIVI
ARBITRATO NAZIONALE
DIRITTI DI REGISTRAZIONE : € 51,65
Valore della lite Diritti Amministrativi
Fino a €1’100,00 € 30,00
Da € 1’100,01 a € 5’200,00 € 70,00
Da € 5’200,01 a € 26'000,00 € 170,00
Da € 26'000,01 a € 52.000,00 € 340,00
Da € 52'000,01 a € 260'000,00 € 500,00
Da € 260'000,01 a € 520'000,00 € 800,00
Oltre € 520'000,00 € 1’100,00
ARBITRATO INTERNAZIONALE
DIRITTI DI REGISTRAZIONE : € 250,00
Valore della lite Diritti Amministrativi
Fino a €1’100,00 € 90,00
Da € 1’100,01 a € 5’200,00 € 210,00
Da € 5’200,01 a € 26'000,00 € 510,00
Da € 26'000,01 a € 52.000,00 € 1.020,00
Da € 52'000,01 a € 260'000,00 € 1.500,00
Da € 260'000,01 a € 520'000,00 € 2.400,00
Oltre € 520'000,00 € 3.300,00
TARIFFE ARBITRALI ARBITRO UNICO:
scaglioni valore tariffa
da A onorario min. onorario max
€ 0,01 € 25.900,00 € 650,00 € 1.935,00
€ 25.900,01 € 51.700,00 € 1.615,00 € 3.225,00
€ 51.700,01 € 103.300,00 € 2.585,00 € 5.160,00
€ 103.300,01 € 258.300,00 € 5.165,00 € 10.325,00
€ 258.300,01 € 516.500,00 € 9.685,00 € 25.820,00
€ 516.500,01 € 2.582.300,00 € 16.140,00 € 45.185,00
€ 2.582.300,01 € 25.822.900,00 € 16.140,00
oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00 € 45.185,00
oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00
Oltre € 25.822.900,00 € 16.140,00
oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00 € 45.185,00
oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00
valore indeterminabile € 1.295,00 € 10.325,00
COLLEGIO ARBITRALE:
scaglioni valore tariffa
da A onorario min. onorario max
€ 0,01 € 25.900,00 € 1.940,00 € 5.160,00
€ 25.900,01 € 51.700,00 € 3.875,00 € 7.745,00
€ 51.700,01 € 103.300,00 € 6.460,00 € 14.200,00
€ 103.300,01 € 258.300,00 € 12.915,00 € 25.820,00
€ 258.300,01 € 516.500,00 € 22.595,00 € 58.100,00
€ 516.500,01 € 2.582.300,00 € 41.965,00 € 116.200,00
€ 2.582.300,01 € 25.822.900,00 € 41.965,00
oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00 € 116.200,00
oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00
Oltre € 25.822.900,00 € 41.965,00
oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00 € 116.200,00
oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00
valore indeterminabile € 3.230,00 € 25.820,00
- Albo Arbitri - Avvocati per la difesa arbitrale - CTU/CTP
.....in allestimento.....